Lavoratori distaccati
I lavoratori distaccati sono persone che lavorano all’estero per un periodo limitato per conto di un datore di lavoro svizzero.
I lavoratori distaccati rimangono soggetti all’obbligo assicurativo in Svizzera. La durata massima è di 24 mesi, con possibilità di proroga fino a un massimo di sei anni.
Il lavoratore distaccato resta soggetto all’obbligo assicurativo in Svizzera per tutta la durata del distacco.
Tuttavia, se siete soggetti all’obbligo assicurativo anche nel paese in cui lavorate, potete richiedere l’esenzione dall’obbligo assicurativo svizzero.
I lavoratori distaccati restano soggetti all’obbligo assicurativo in Svizzera, senza eccezioni.
La durata dell’obbligo assicurativo svizzero è di due anni. Su richiesta questo termine può essere prorogato a sei anni.
Anche qualsiasi familiare senza attività lucrativa è soggetto all’obbligo assicurativo svizzero (da due a un massimo di sei anni).
FAQ – Domande e risposte
Rimanete soggetti all’obbligo assicurativo in Svizzera perché il vostro datore di lavoro è in Svizzera.
- Membri della famiglia senza attività lucrativa
Queste persone rimangono soggette all’obbligo assicurativo in Svizzera, così come i figli che non svolgono attività lucrativa. - Familiari con attività lucrativa
Se questi lavorano all’estero (lavoratori non distaccati), si applicano le regole per le persone con attività lucrativa.
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Informazioni ufficiali:
Ufficio federale della sanità pubblica UFSP
- Assicurazione malattie obbligatoria
- Assicurazione malattie: Lavoratori distaccati dalla Svizzera all’estero
- Cure all’estero per gli assicurati che vivono all’estero